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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023 (Rv. 667477 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione speciale - Presupposti - Inserimento sociale in Italia - Necessità di comparazione con il paese del richiedente - Esclusione - Valutazione atomistica - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667477-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente.

Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)