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Sez. 2, Sentenza n. 167 del 07/04/1981 Ud. (dep. 13/01/1982) Rv. 151522 - 01

PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI: GRAVITÀ, CONCORDANZA, CONNESSIONE LOGICA - RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1981-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151522-01

PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI: GRAVITÀ, CONCORDANZA, CONNESSIONE LOGICA - RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*

Nel sistema processuale penale vigente non esiste, in base all'art. 308 cod. proc. pen., una gerarchia di prove privilegiate, ma vige il principio del libero convincimento del giudice, il quale, procedendo con metodo induttivo dal noto all'ignoto, può bene attingere la prova, sia pure indiretta, della verità anche dagli indizi, purché questi siano gravi, concordanti e logicamente connessi tra loro. È legittimo desumere in tal modo una rappresentazione ragionevole dei fatti accaduti e della parte che vi abbia avuto l'imputato. (sulla gravità, convergenza ed univocità degli indizi Conf. Mass. 146549 con ampie citazioni, nonché mass. 146381, 145958; sulla valutazione delle prove indirette, se siano conseguenza di fatti oggettivi ed univoci Conf. Mass. 145747; sulla gerarchia delle fonti di prova e sulla utilizzabilità della prova specifica in Mancanza di prova generica V. Mass. 144743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)