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Sez. 5, Sentenza n. 3892 del 24/01/1980 Ud. (dep. 20/03/1980) Rv. 144743 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PROVA GENERICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI FALSO DOCUMENTALE.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144743-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PROVA GENERICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI FALSO DOCUMENTALE.*

Il principio del libero convincimento del giudice penale esclude la sussistenza di una vincolante gerarchia delle fonti di prova, sicche il giudice stesso in Mancanza della prova generica, puo porre a base del suo convincimento elementi di prova specifica, a condizione, pero, che tali elementi, sottoposti ad una valutazione completa e rigorosa, offrano una univoca interpretazione e non diano luogo a incertezze o perplessita. Tale principio e applicabile anche in tema di falso documentale, in caso di irreperibilita del documento falsificato e, quindi, di Mancanza della cosiddetta prova generica. Ma anche in questo campo il potere del giudice in ordine alla scelta della prova non puo essere esercitato senza un'esauriente motivazione sulla idoneita della prova prescelta, e quindi sulle ragioni, esplicite o implicite, che hanno indotto ad escludere la necessita d'acquisizione della prova generica, cioe del documento falso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)