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Sez. 5, Sentenza n. 47508 del 10/06/2016 Ud. (dep. 10/11/2016) Rv. 268428 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Pubblico ufficiale - Esercizio delle sue funzioni - Nozione - Riferimento all'ambito di competenza funzionale del pubblico ufficiale - Necessità.
Stato
decisa il 2016-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268428-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 476 cod. pen., l'espressione "esercizio delle sue funzioni", cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, si riferisce all'ambito di competenza funzionale dello stesso; a tale ambito è, pertanto, estranea l'ipotesi in cui la falsificazione sia compiuta da un soggetto che, pur dipendente della P.A., non sia addetto allo specifico ufficio preposto alla formazione e al rilascio dell'atto medesimo, neppure nelle vesti di funzionario di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)