Sez. 5, Sentenza n. 4679 del 11/01/2000 Ud. (dep. 17/04/2000) Rv. 215981 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Pubblico ufficiale - Esercizio delle sue funzioni - Nozione - Riferimento all'ambito di competenza funzionale del pubblico ufficiale - Fattispecie: alterazione di cartella clinica effettuata dallo stesso sanitario che la aveva in precedenza correttamente compilata - Sussistenza del delitto ex art 476 cod.pen.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falsità materiale, l'espressione "esercizio delle sue funzioni", cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, deve riferirsi all'ambito di competenza funzionale dello stesso. A ciò consegue che, se nell'agente non è mai venuta meno tale qualifica, l'alterazione che costui abbia compiuto di un atto pubblico viene correttamente ricondotta sotto la previsione dell'art. 476 cod.pen. e non sotto quella della falsità materiale commessa da privato. (Fattispecie relativa ad un medico, dipendente ospedaliero, condannato, nella fase di merito, per avere alterato una cartella clinica, precedentemente da lui redatta in modo corretto. La difesa dell'imputato ricorrente aveva sostenuto che l'esercizio delle funzioni era cessato con la originaria compilazione della cartella e che, quindi, la successiva alterazione poteva, al più, ricondursi alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 482 cod.pen. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)