Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 10/11/1999 (Rv. 530992 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Contratto di agenzia - Compensazione nei rapporti fra agente e committente - Somme versate dai clienti all'agente e da rimettersi al committente - Riconducibilità ad un contratto di deposito, della detenzione prima della rimessione - Esclusione - Inerenza ad obbligo nascente dal contratto di agenzia - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 1246 n. 2 cod. civ. - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
La disposizione dell'art. 1246 n. 2 cod. civ., laddove prevede l'esclusione della compensazione con riferimento ai crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato, postulando l'esistenza di una contratto di deposito o di comodato, non può trovare applicazione al caso in cui si ponga un problema di compensazione fra il committente e l'agente, relativamente alle somme corrisposte dai clienti all'agente e che questi deve versare al committente, poiché tali somme, fintanto che non sono rimesse dall'agente al committente, non possono considerarsi oggetto di un contratto di deposito corrente fra le parti, essendo la loro temporanea detenzione riconducibile all'obbligo dell'agente di riscuoterle e versarle, che trae titolo direttamente dal contratto di agenzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 n. 2, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)