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Sez. L, Sentenza n. 648 del 23/01/1999 (Rv. 522581 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Cessazione del rapporto - Diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto - Crediti del preponente nei confronti dell'agente - Operazione contabile di dare ed avere - Compensazione impropria - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522581-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere. Pertanto al momento della cessazione del rapporto di agenzia il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 cod. civ. - che non trova origine in un rapporto giuridico previdenziale distinto dal rapporto di agenzia - non si sottrae all'operazione contabile di dare ed avere nei confronti del preponente secondo le modalità della compensazione impropria. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto sussistere un'ipotesi di compensazione propria in ragione della considerazione che il credito dell'agente per l'indennità di fine rapporto era riferibile ad un rapporto di natura previdenziale distinto dal rapporto di agenzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)