Sez. 1, Sentenza n. 22154 del 10/05/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 231665 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Ipotesi particolari previste dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992 in caso di condanna per determinati delitti - Distinzione tra condanna per delitto consumato e condanna per delitto tentato - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Ai fini dell'applicabilità della confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, e successive modificazioni, per il caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti (nella specie, estorsione) ivi indicati, il chiaro disposto normativo non autorizza alcuna distinzione tra delitto consumato e delitto tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensì ai beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza, indipendentemente dalla loro fonte, che si presume derivante dalla complessiva attività illecita del soggetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1996 num. 306 art. 12 sexies, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)