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Sez. 1, Sentenza n. 45172 del 12/02/2016 Cc. (dep. 26/10/2016) Rv. 272158 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 - Reato presupposto - Tentata estorsione - Configurabilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272158-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La cd. confisca allargata, prevista dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 8 luglio 1992, n. 356, può essere disposta anche in conseguenza di una condanna per tentata estorsione purché aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, atteso che anche quelli rimasti allo stadio del tentativo sono da considerarsi "delitti" cui può accedere la predetta aggravante, a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali detta confisca non opera in caso di semplice tentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 12/05/1991 num. 152 art. 7, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)