Sez. 2, Sentenza n. 495 del 27/06/1975 Ud. (dep. 15/01/1976) Rv. 131873 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - OCCULTAMENTO DELLA COSA NELLA PERSONA DEL LADRO OD IN QUALSIASI INVOLUCRO NEL LUOGO STESSO DELLA SOTTRAZIONE PER BREVE TEMPO - FURTO CONSUMATO E NON TENTATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - OCCULTAMENTO DELLA COSA NELLA PERSONA DEL LADRO OD IN QUALSIASI INVOLUCRO NEL LUOGO STESSO DELLA SOTTRAZIONE PER BREVE TEMPO - FURTO CONSUMATO E NON TENTATO.*
Coincidendo il momento consumativo del delitto di furto con la sottrazione della cosa alla disponibilita del detentore ed il contemporaneo impossessamento da parte dell'agente, quali che siano la durata della sottrazione e dell'impossessamento ed il luogo nel quale venga esercitata dal ladro la signoria, il potere di fatto sulla cosa sottratta; costituisce furto consumato e non semplicemente tentato l'occultamento della cosa sulla persona del ladro (od in un qualsiasi involucro) anche se questo si verifica nel luogo stesso della sottrazione ed ha breve durata a causa del sopraggiungere del derubato o della polizia, che riescano a recuperarla.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)