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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2748 del 30/01/2019 (Rv. 652646 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Violazioni di norme in materia di circolazione stradale - Potere di accertamento della Polizia municipale - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2019-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652646-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi degli artt. 57 c.p.p. e 5 l. n. 65 del 1986, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio ove operano e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Essi, pertanto, possono accertare ogni violazione in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale, purché si trovino nell'ambito dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio, a differenza dei componenti di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., che agiscono su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 12, Legge 07/03/1986 num. 65 art. 1, Legge 07/03/1986 num. 65 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)