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Sez. 2, Sentenza n. 5771 del 03/03/2008 (Rv. 602077 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Violazioni di norme in materia di circolazione stradale - Potere di accertamento della Polizia municipale - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602077-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. pen. e 5 legge 3 luglio 1986 n. 65, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto dovesse considerarsi nullo il verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada redatto da un vigile urbano che si trovava in comune diverso da quello in cui operava con tale qualifica mentre, in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza, si trovava a bordo della sua autovettura).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 12, Cod. Strada art. 13, Legge 03/07/1965 num. 65 art. 1, Legge 03/07/1965 num. 65 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)