Sez. 5, Sentenza n. 54567 del 17/10/2018 Cc. (dep. 05/12/2018) Rv. 274397 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Artt. 4, lett. c), e 16, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 2 Prot. 4 CEDU, e dell’art. 42 Cost. - Manifesta infondatezza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. c), e 16, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 2 Prot. 4 CEDU, e dell'art. 42 Cost., in quanto, anche ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il giudizio di pericolosità sociale deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi, desumibili dal concreto agire del soggetto destinatario della misura di prevenzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 com. 1 CORTE COST., Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 2, Costituzione art. 42, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)