Sez. 6, Sentenza n. 10153 del 18/10/2012 Cc. (dep. 04/03/2013) Rv. 254546 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Art. 2 bis, comma sesto bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Applicabilità delle misure patrimoniali in assenza di pericolosità attuale - Questione di legittimità costituzionale per contrasto agli art. 41 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui consente l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal requisito della pericolosità attuale del proposto, in relazione agli art. 41 e 42 della Costituzione, in quanto i diritti costituzionalmente tutelati di proprietà ed iniziativa economica possono essere limitati rispettivamente in funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.) e nell'interesse delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma secondo, Cost.) secondo contenuti le cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di perseguire un'esigenza generalmente condivisa di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)