Sez. 1, Sentenza n. 3246 del 25/10/1972 (Rv. 361049 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE OSPEDALIERO - MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE OSPEDALIERO - MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*
La disciplina dei controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, contenuta negli artt 132 della legge comunale e provinciale del 1915 ed 81 del RDL 5 febbraio 1891 n 99, e stata abrogata con riguardo agli enti ospedalieri sia per effetto della incompatibilita con la nuova normativa di tali enti, sia perche, relativamente a questi la materia dei controlli e stata interamente regolata ex novo dalla legge 12 febbraio 1968, n 132. Pertanto, rispetto ai componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero non sussiste la causa di ineleggibilita alla carica di consiglieri comunali prevista dall'art 15 n 3 della legge 16 maggio 1960 n 570, per coloro che ricevano uno stipendio o un salario da enti sottoposti a vigilanza del comune. (Conf 1440'72, mass n 358072; 3550'71, mass n 355223; (V 497'70, mass n 345514).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 16, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 15, Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 132 CORTE COST., Legge 05/02/1891 num. 99 art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)