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Sez. U, Sentenza n. 2855 del 15/10/1974 (Rv. 371275 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - QUALIFICA DI OPERE PIE - ESCLUSIONE - CONTROLLI DELLE OPERE PIE - INAPPLICABILITA - ORGANI AMMINISTRATIVI - RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA - CONFIGURABILITA DI VIGILANZA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (ELEZIONI).*
Stato
decisa il 1974-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371275-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - QUALIFICA DI OPERE PIE - ESCLUSIONE - CONTROLLI DELLE OPERE PIE - INAPPLICABILITA - ORGANI AMMINISTRATIVI - RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA - CONFIGURABILITA DI VIGILANZA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (ELEZIONI).*

La legge 12 febbraio 1968, n 132 ha assegnato agli enti ospedalieri, in relazione all'art 32 della Costituzione (che attribuisce allo stato il compito di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita) la funzione di assicurare l'assistenza ospedaliera a favore di tutti i cittadini, ed anche degli stranieri, indipendentemente dalle loro condizioni economiche. Detti enti non hanno, quindi, una finalita limitata di assistenza ai poveri, come era per l'assistenza pubblica prima demandata agli ospedali, e non possono essere qualificati come opere pie, in quanto l'art 1 della legge 17 luglio 1890, n 6972, considera istituzioni di beneficenza e assistenza gli enti morali aventi per fine, in tutto o in parte, la prestazione di assistenza ai poveri, tanto in istato di sanita che di malattia, nonche l'educazione, istruzione ed avviamento professionale di essi, e in genere il loro miglioramento morale ed economico. Conseguentemente agli enti ospedalieri non possono estendersi le Disposizioni riguardanti i controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed in particolare quelli esercitati su tali istituzioni dalle amministrazioni provinciali. Ne l'intervento di rappresentanti di tali amministrazioni nella composizione degli organi amministrativi dell'ente puo ritenersi concretare un potere di vigilanza. (fattispecie concernente eleggibilita a consigliere provinciale di un componente il consiglio di amministrazione di ente ospedaliero). (V 3401'73, mass n 367359; 3246'72, mass n 361049; (V 2997'72, mass n 360752; 2057'72, mass n 359245; (V 1440'72, mass n 358072).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST., Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 81 CORTE COST., Legge 08/03/1951 num. 122 art. 10 com. 7 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)