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Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 14/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207055 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE | Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale - Assimilazione a tutte le altre articolazioni interne del tribunale - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207055-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 449 del 1988, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico degli imputati minorenni, le corti di assise sono state assimilate, sotto il profilo ordinamentale, a tutte le altre articolazioni interne e permanenti del tribunale o della corte d'appello. Ne consegue che il presidente di tribunale, una volta accolta la dichiarazione di astensione del giudice facente parte della corte d'assise, può legittimamente provvedere alla sostituzione del giudice stesso con altro giudice dello "stesso ufficio" - per tale intendendosi il tribunale in tutte le sue articolazioni interne, che esercita plurime funzioni giurisdizionali nell'ambito di un determinato territorio - designato in via d'urgenza con provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutivo a norma dell'art. 7-bis, comma secondo, ord. giud., mentre è consentita la rimessione ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43, comma secondo e 11 cod. proc. pen., solo quando si astengano, siano ricusati, risultino impediti, dopo la sostituzione, tanti magistrati dello "stesso ufficio" da rendere impossibile la composizione del collegio giudicante.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 449 art. 3, DPR 22/09/1988 num. 449 art. 33, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 132 com. 2, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 132 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)