Sez. 1, Sentenza n. 35719 del 17/10/2006 Cc. (dep. 24/10/2006) Rv. 235073 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione - Forme - Deposito di copia nella cancelleria del giudice ricusato - Omissione - Inammissibilità della dichiarazione - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione della quale non sia depositata copia presso la cancelleria del giudice ricusato. (Nella specie, in cui il giudice ricusato era componente della Corte d'assise d'appello e la dichiarazione, presentata presso la Corte d'appello, non era stata depositata in copia presso la cancelleria del giudice ricusato, la S.C. ha escluso l'irrilevanza della formalità, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la Corte d'assise d'appello non può considerarsi una mera articolazione interna della Corte d'appello, ma rappresenta un ufficio del tutto autonomo rispetto a quest'ultima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)