Sez. 1, Sentenza n. 2300 del 20/11/2025 Ud. (dep. 21/01/2026) Rv. 289243-01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Inesatta indicazione della data di comparizione - Nullità assoluta - Condizioni.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
L'inesatta indicazione della data di comparizione nell'atto di citazione a giudizio di cui all'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 integra una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando determina l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza, in quanto, equivalendo all'omessa citazione, impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, ma non anche quando l'errore è pienamente riconoscibile e perciò inidoneo ad ingenerare alcun equivoco sulla data di comparizione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 2 lett. D) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)