Sez. L, Sentenza n. 1358 del 23/02/1983 (Rv. 426160 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE.*
Per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare, ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica. (Conf 625/82, mass n 418390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)