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Sez. L, Sentenza n. 625 del 02/02/1982 (Rv. 418390 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE - FONTI - ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AD UN DETERMINATO MEZZO DI DIFFUSIONE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418390-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE - FONTI - ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AD UN DETERMINATO MEZZO DI DIFFUSIONE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE.*

Per attività giornalistica - i cui connotati tipici, per la Rilevanza pubblicistica (con riflessi costituzionali) di essa (art. 21 cost.), vanno desunti in via primaria dalle norme di legge in materia e non già dalla disciplina collettiva, ancorché di questa non possa disconoscersi l'efficacia integrativa - deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. Essa, pertanto, si differenzia nettamente dalle altre prestazioni, connesse ad un determinato mezzo di diffusione, siano esse soltanto tecniche ed esecutive o anche, sebbene intellettuali, di semplice collaborazione ed organizzazione amministrativa (raccolta e catalogazione di dati, tenuta di archivi, segreteria ecc.), che ben possono definirsi, a vari livelli, impiegatizie. Tali principi debbono trovare applicazione anche quando non si richieda l'accertamento della qualifica di giornalista da persona non iscritta all'albo, ma soltanto il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per l'espletamento in concreto di attività corrispondente a quella giornalistica in applicazione dell'art. 2126 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115, Legge 14/04/1975 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)