Sez. L, Sentenza n. 2035 del 23/02/1995 (Rv. 490650 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni - Fondamento sul disposto ex art. 2087 cod. civ. - Portata generale - Disposizione ex D.P.R. n. 164 del 1956 relativo alla materia delle costruzioni - Carattere applicativo ed esemplificativo - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell'art. 2087 cod. proc. civ., in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio delle impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; rispetto alla norma suddetta, che impone all'imprenditore un obbligo generale di diligenza - la cui violazione determina la responsabilità del datore di lavoro sul quale incombe l'onere di provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione necessarie e che l'infortunio non è casualmente ricollegabile alla inosservanza di tale obbligo - le disposizioni legislative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali il D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 relativo alla materia delle costruzioni, hanno carattere applicativo del più ampio principio in essa contenuto e le misure che tali disposizioni prevedono, hanno carattere meramente esemplificativo con la conseguenza che la loro osservanza non esaurisce il dovere generale di adottare ogni misura idonea a proteggere l'incolumità dei lavoratori dipendenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)