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Sez. 2, Sentenza n. 1013 del 22/04/1963 (Rv. 261431 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CAUTELE PER EVITARE GLI INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI - OMISSIONE.*
Stato
decisa il 1963-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261431-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CAUTELE PER EVITARE GLI INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI - OMISSIONE.*

Il precetto dell'art 2087 cod civ riassume e riafferma nella sua generale, ampia formulazione tutti gli obblighi derivanti da norme particolari imponendo alla diligenza dell'imprenditore e dei suoi incaricati l'adozione di ogni idonea misura protettiva dell'incolumita dei lavoratori dipendentì l'omissione da parte dell'imprenditore di dette misure ingenera a carico dell'imprenditore medesimo responsabilita ai sensi dell'art 4 RDL 17 agosto 1935 n 1765 per l'infortunio che ne sia derivato a danno del lavoratore, giacche l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non esime l'imprenditore dall'ottemperare allo Obbligo di tutelare la integrita fisica del lavoratore e lo solleva da ogni responsabilita solo quando l'infortunio si sia verificato per il rischio proprio della lavorazione, nonostante l'impiego da parte dello imprenditore di tutta la necessaria diligenza per evitarlo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)