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Sez. 6, Sentenza n. 6399 del 05/01/1999 Ud. (dep. 21/05/1999) Rv. 213454 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Provvedimento concernente l'affidamento dei minori - Previsione di orari per la consegna del minore - Mancato rispetto da parte del coniuge non affidatario dell'orario iniziale per la consegna dei minori - Non ottenimento della consegna dei minori - Responsabilità del coniuge affidatario - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213454-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l'affidamento di minori, mentre non deve farsi carico al genitore non affidatario dei figli di preavvisare volta per volta il coniuge circa la sua intenzione di esercitare il diritto di prendere con sè i figli nei giorni e negli orari fissati, è certamente onere del medesimo, nel caso in cui intenda esercitare tale diritto, di rispettare gli orari fissati. Infatti, il provvedimento che stabilisce che il coniuge non affidatario ha diritto di vedere e tenere con sè i figli a partire da una certa ora di certi giorni fino ad una determinata scadenza temporale non autorizza il medesimo a scegliere "ad libitum" in quale ora presentarsi, essendo invece egli tenuto a rispettare l'orario iniziale, sia pure entro limiti di ragionevole tolleranza. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che non incorresse nel reato il coniuge affidatario il quale, non presentandosi il coniuge separato all'orario fissato, aveva provveduto in altro modo circa le occupazioni dei figli in quel giorno e fino alla scadenza di quel determinato periodo temporale cui si riferiva il provvedimento del giudice civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)