Sez. 2, Sentenza n. 2107 del 07/10/1975 Ud. (dep. 14/02/1976) Rv. 132332 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE.*
Per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen, in tema di reati contro il patrimonio, la riparazione del danno deve essere effettiva, integrale, volontaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)