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Sez. 4, Sentenza n. 7147 del 18/04/1989 Ud. (dep. 12/05/1989) Rv. 181336 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE - EFFETTIVITÀ - INTEGRALITÀ - VOLONTARIETÀ - COESISTENZA - NECESSITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181336-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE - EFFETTIVITÀ - INTEGRALITÀ - VOLONTARIETÀ - COESISTENZA - NECESSITÀ - RAGIONE.*

La riparazione del danno, perché possa condurre all'applicazione della relativa attenuante, deve essere effettiva, integrale e volontaria. Quanto al primo requisito va verificato se effettivamente, e non solo nominalisticamente, vi sia stato il soddisfacimento della obbligazione sorta dal reato, indipendentemente dalla dichiarazione (esplicitamente o implicitamente rinunciataria) della parte lesa. Va, poi, accertato se la somma pagata corrisponda effettivamente all'entità del pregiudizio arrecato mediante valutazione oggettiva ed autonoma, anche sotto questo profilo pretermettendo le dichiarazioni del creditore, il quale, per l'esiguità del danno, o per spirito di liberalità, o per qualsivoglia altra ragione, potrebbe dichiararsi soddisfatto di un versamento parziale. Infine, la riparazione deve essere volontaria, in quanto il risarcimento va considerato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili, quanto in funzione della condotta del colpevole successiva alla commissione del reato, quale sintomo di sua resipiscenza e di attenuata capacità a delinquere. (Conf mass n 132332).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)