Sez. 1, Sentenza n. 2038 del 22/06/1972 (Rv. 359189 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Il giudice di merito, quando accoglie o fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non e tenuto ad esprimere le ragioni in base alle quali ritiene di dover confermare il giudizio del consulente tecnico; a meno che le censure siano tali che, se ritenute fondate, porterebbero ad una soluzione opposta o diversa. (Conf 1856'70 mass n 347849).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)