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Sez. 2, Sentenza n. 3151 del 19/10/1972 (Rv. 360940 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CRITICHE DI PARTE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - REIEZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-19
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360940-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CRITICHE DI PARTE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - REIEZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Se e vero che il giudice di merito non e tenuto ad esporre le ragioni del proprio convincimento quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tuttavia egli deve esporre le ragioni per cui ritiene di disattendere eventuali, specifiche critiche mosse nei confronti di tali conclusioni dalle parti o dai loro consulenti. (Conf 2038'72, mass n 359189).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)