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Sez. 5, Sentenza n. 17602 del 29/07/2009 (Rv. 609100 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Accertamento annuale da parte dell'ente locale - Esclusione - Emissione della cartella esattoriale sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Affermazione - Impugnativa diretta della cartella esattoriale da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609100-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento della tassa annuale costituisce il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell'Amministrazione, atteso che essa viene emessa - salvo il caso della denuncia di variazioni da parte dell'interessato o di una rettifica da parte dell'ente locale - sulla base dell'iscrizione a ruolo per l'anno precedente, non avendo l'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 previsto alcun accertamento con cadenza annuale. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale avverso la cartella, per ragioni inerenti alla liquidazione annuale del tributo, è in tali casi ammissibile, né esso contrasta con la previsione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)