Sez. 5, Sentenza n. 7951 del 30/05/2002 (Rv. 554777 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Accertamento annuale da parte dell'ente locale - Esclusione - Emissione della cartella esattoriale sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Affermazione - Impugnativa diretta della cartella esattoriale da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento della tassa annuale costituisce il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell'Amministrazione, atteso che essa viene emessa - salvo il caso della denuncia di variazioni da parte dell'interessato o di una rettifica da parte dell'ente locale - sulla base dell'iscrizione a ruolo per l'anno precedente, non avendo l'art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993 previsto alcun accertamento con cadenza annuale. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale avverso la cartella, per ragioni inerenti alla liquidazione annuale del tributo, è in tali casi ammissibile, né esso contrasta con la previsione dell'art. 19, comma terzo, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)