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Sez. 3, Sentenza n. 975 del 27/03/1972 (Rv. 357270 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - NUOVO ACQUIRENTE DEL FONDO - PICCOLO PROPRIETARIO CONTADINO - DIRITTO AD OTTENERE IL FONDO - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357270-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - NUOVO ACQUIRENTE DEL FONDO - PICCOLO PROPRIETARIO CONTADINO - DIRITTO AD OTTENERE IL FONDO - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*

L'art 8, secondo comma, del DL 24 febbraio 1948 n 114, nel concedere al piccolo proprietario contadino, che si sia reso acquirente di un fondo rustico con lo scopo di formare o arrotondare la sua proprieta, il diritto di ottenere la dismissione di tale fondo da colui che lo detenga in affitto, costituisce nuova ed espressa deroga al regime di proroga legale delle affittanze agrarie e prevale, pertanto, sul contrapposto diritto dell'affittuario ad usufruire della proroga. (V 2315'65; 1763'58; 2662'57).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 24/02/1948 num. 114 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)