Sez. L, Sentenza n. 7102 del 06/07/1990 (Rv. 468149 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COSIDDETTO FORFAIT DI LAVORO STRAORDINARIO FERIALE E DI INDENNITÀ COSIDDETTA DI LAVORO INTENSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COSIDDETTO FORFAIT DI LAVORO STRAORDINARIO FERIALE E DI INDENNITÀ COSIDDETTA DI LAVORO INTENSO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi, compresi gli accordi aziendali, è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, in particolare, che l'indennità istituita l'1 novembre 1962, cosiddetto forfait di lavoro straordinario feriale, si riferiva soltanto al lavoro straordinario festivo e notturno, e che a tale indennità non era collegata quella, cosiddetta di lavoro intenso, istituita, a compenso del lavoro straordinario feriale, nel 1975 e relativa soltanto ad alcune categorie di dipendenti). (Conf 8126/87, mass n 455780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)