Sez. L, Sentenza n. 2952 del 11/05/1982 (Rv. 420857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INVITO DEL DATORE DI LAVORO - TERMINE DI TRENTA GIORNI - CARATTERE DILATORIO IN FAVORE DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO COMPRESO FRA L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE E LA SUCCESSIVA RIATTIVAZIONE O DEFINITIVA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER SCADENZA DEL PREDETTO TERMINE - ESTINZIONE DALLA SCADENZA DI QUEST'ULTIMO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INVITO DEL DATORE DI LAVORO - TERMINE DI TRENTA GIORNI - CARATTERE DILATORIO IN FAVORE DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO COMPRESO FRA L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE E LA SUCCESSIVA RIATTIVAZIONE O DEFINITIVA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER SCADENZA DEL PREDETTO TERMINE - ESTINZIONE DALLA SCADENZA DI QUEST'ULTIMO - NECESSITÀ.*
Il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'invito del datore di lavoro - entro il quale il lavoratore, a norma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve riprendere servizio, dopo avere ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro, se intende evitare la risoluzione del rapporto - è stabilito nell'interesse del lavoratore in quanto, tenendo conto delle difficoltà che egli potrebbe incontrare qualora gli fosse stata imposta l'immediata ripresa del servizio, gli concede uno spatium deliberandi sul comportamento da seguire. Pertanto, l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere - in Mancanza della prestazione del lavoratore - la retribuzione relativa al periodo compreso fra l'ordine di reintegrazione e la successiva riattivazione o cessazione definitiva del rapporto, qualora il suddetto invito non abbia avuto riscontro nel termine, viene meno non già dal momento della ricezione di esso da parte del lavoratore, bensì da quello della scadenza del termine stesso, anteriormente alla quale non può ritenersi risolto il rapporto per la sola inerzia di questo ultimo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)