Sez. L, Sentenza n. 5607 del 26/10/1982 (Rv. 423365 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE AL DIPENDENTE FINO ALLA EFFETTIVA RIAMMISSIONE - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI CORRISPETTIVITÀ DELLE PRESTAZIONI - CONFIGURABILITÀ - INVITO A RIPRENDERE SERVIZIO AL LAVORATORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - MANCATA ADESIONE - A TALE INVITO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE AL DIPENDENTE FINO ALLA EFFETTIVA RIAMMISSIONE - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI CORRISPETTIVITÀ DELLE PRESTAZIONI - CONFIGURABILITÀ - INVITO A RIPRENDERE SERVIZIO AL LAVORATORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - MANCATA ADESIONE - A TALE INVITO - CONSEGUENZE.*
L'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione al dipendente (del quale sia stata ordinata la reintegrazione a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva riammissione costituisce un mezzo indiretto di coazione affinché il datore di lavoro esegua l'ordine di reintegrazione, per sua natura insuscettibile di esecuzione in Forma specifica, e configura una situazione di eccezione al principio di corrispettività delle prestazioni, a fronte della quale la legge, per evitarne l'indefinito prolungamento, ha previsto per il datore di lavoro l'Obbligo di rivolgere al lavoratore l'invito a riprendere servizio, sanzionando la mancata adesione ad esso (nel termine di trenta giorni) con la risoluzione del rapporto. (V 2952/82, mass n 420857).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)