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Sez. 1, Sentenza n. 500 del 27/02/1971 (Rv. 350152 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VALUTAZIONE DI PROFILI GIURIDICI NON CONTEMPLATI NEI MOTIVI - ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350152-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VALUTAZIONE DI PROFILI GIURIDICI NON CONTEMPLATI NEI MOTIVI - ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudice di appello, investito del riesame di una determinata domanda o eccezione, non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora proceda lasciando immutato il petitum, alla valutazione di profili giuridici che, pur riferentisi alle questioni sottoposte alla sua cognizione, non risultino espressamente contemplati nei motivi di impugnazione, giacche, in aderenza al principio iura novit curia, la ricerca e la interpretazione della norma astratta applicabile al caso concreto rientra pur sempre nel suo poterè dovere e puo, quindi, essere compiuta anche di ufficio, non essendo vincolante la soluzione adottata al riguardo dal giudice di primo grado. (Conf 973'68, mass n 332356).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)