Sez. 3, Sentenza n. 973 del 29/03/1968 (Rv. 332356 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VALUTAZIONE DI PROFILI GIURIDICI NON CONTEMPLATI NEI MOTIVI - ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VALUTAZIONE DI PROFILI GIURIDICI NON CONTEMPLATI NEI MOTIVI - ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
Il giudice di appello, investito del riesame di una determinata domanda o eccezione, non incorre nel vizio di ultrapetizione, qualora proceda, lasciando immutato il petitum, alla valutazione dei profili giuridici, che, pur riferendosi alle questioni sottoposte alla sua cognizione, non risultino espressamente contemplati nei motivi di impugnazione, giacche, in aderenza al principio iura novit curia, la ricerca e l'interpretazione della norma astratta applicabile al caso concreto rientra pur sempre nel suo potere - dovere, e puo, quindi, essere compiuta anche di ufficio, non essendo vincolante la soluzione adottata al riguardo dal giudice di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)