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Sez. 3 - , Sentenza n. 5817 del 15/01/2019 Ud. (dep. 06/02/2019) Rv. 275696 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Procedure semplificate - Abilitazione - Mancato rispetto delle prescrizioni e dei requisiti delle iscrizioni - Art. 256, commi 1 e 4, d.lgs 152 del 2006 - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275696-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione di rifiuti, nell'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o le comunicazioni è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - autonomo rispetto alle fattispecie previste dai primi tre commi della medesima disposizione - nei soli casi in cui detta carenza sia attinente alle modalità di esercizio dell'attività, mentre, qualora essa si risolva nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, perché oggetto dell'attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni, è integrata una illecita gestione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152 del 2006, per non aver osservato le prescrizioni contenute nell'attestazione di iscrizione al registro delle imprese dedite al recupero di rifiuti, effettuando la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti metallici provenienti da privati anziché da attività industriali, artigianali e commerciali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)