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Sez. 2, Sentenza n. 8415 del 27/04/2016 (Rv. 639688 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Accertamento mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni - Obbligo di informazione - Violazione - Nullità della contestazione della sanzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639688-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di circolazione stradale, l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 1993, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)