Sez. 2, Sentenza n. 1479 del 02/02/2012 (Rv. 621361 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Accesso dei veicoli nei centri storici o nelle zone a traffico limitato - Accertamento mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni - Obbligo di informazione - Sussistenza a seguito dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 - Disciplina previgente - Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 - Mero obbligo di segnalazione degli impianti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di circolazione stradale, la preventiva informazione dei conducenti e delle persone che accedono o transitano nei centri storici o alle zone a traffico limitato costituisce condizione di legittimità dell'accertamento dell'accesso a tali aree mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata solo a seguito della delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, che ha introdotto specificamente tale obbligo a carico dei Comuni e che è priva di efficacia retroattiva, poiché, per il periodo precedente, era sufficiente il rispetto delle prescrizioni poste dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, e dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, che imponevano la mera segnalazione degli impianti in forma semplificata, essendo tali disposizioni orientate a riferire la rilevazione al veicolo piuttosto che al conducente.
Riferimenti normativi: DPR 22/06/1999 num. 250
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)