Sez. 1, Sentenza n. 774 del 13/05/1969 Ud. (dep. 22/10/1969) Rv. 112984 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE -CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO(CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - IN GENERE -OGGETTO - RECIDIVA - NEL CONTRABBANDO - OBBLIGO DELLA CONTESTAZIONE - SUSSISTENZA.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE -CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO(CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - IN GENERE -OGGETTO - RECIDIVA - NEL CONTRABBANDO - OBBLIGO DELLA CONTESTAZIONE - SUSSISTENZA.*
Il fatto-reato deve essere contestato all'imputato in tutta la configurazione ed estensione produttiva di conseguenze penali e quindi non solo in relazione alla fattispecie criminosa da applicarsi, ma altresi in relazione a quelle aggravanti e qualificazioni della fattispecie che comportano un aggravamento qualitativo o quantitativo della sanzione. Pertanto, pur se la recidiva nel contrabbando, rilevante ai sensi dell'art 111 legge 25 settembre 1940 n 1424, non funziona come circostanza aggravante, ma come speciale sanzione del reato, essendo essa condizionata dallo specifico presupposto di fatto, consistente in una precedente condanna per delitto di contrabbando, subito dall'imputato, deve essere contestata in conformita alle norme degli artt 445 e 446 cod proc pen. (V 107520, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)