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Sez. 4, Sentenza n. 8109 del 03/05/1983 Ud. (dep. 11/10/1983) Rv. 160549 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVE (NUOVE) - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160549-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVE (NUOVE) - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Il carattere discrezionale del potere attribuito al giudice di appello dall'art. 520 cod. proc. pen. non esclude l'Obbligo di giustificare l'eventuale rigetto dell'istanza di rinnovazione totale o parziale del dibattimento con adeguata motivazione. Non sussiste però difetto di motivazione della sentenza di appello se la sentenza stessa, pur non spiegando espressamente le ragioni del rigetto, abbia dato sufficiente giustificazione dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti nel dibattimento di primo grado e posti a fondamento della decisione, così dimostrando l'inutilità della chiesta rinnovazione. (V mass n 150552 ed ivi citate; (Conf mass n 150489 ed ivi citate; (Conf mass n 146544; (Conf mass n 144779; (Conf mass n 144380; (Conf mass n 143847).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)