Sez. 2, Sentenza n. 11736 del 06/05/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146544 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
La rinnovazione (totale o parziale) del dibattimento rientra nella facolta discrezionale del giudice di appello e postula che detto giudice ritenga di non essere in grado di decidere in base alle prove gia acquisite. Ne consegue che, perche il giudice di appello sia obbligato ad avvalersi della facolta di disporre la rinnovazione del dibattimento non e sufficiente la presunzione che i nuovi mezzi di prova possano incidere su di un punto controverso delle decisioni di primo grado e il rigetto della istanza a tale scopo presentata non richiede una esplicita motivazione. (V mass n 143297, 141606, 140949, 140505, 140444, 139514, 134445).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)