Sez. 1, Sentenza n. 10985 del 04/06/1985 Ud. (dep. 22/11/1985) Rv. 171154 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO SOGGETTIVO COSCIENZA E VOLONTÀ DI PRIVARE DELLA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE - MOTIVO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO SOGGETTIVO COSCIENZA E VOLONTÀ DI PRIVARE DELLA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE - MOTIVO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
L'elemento soggettivo del reato di sequestro di persona, di cui allo art. 605 cod. pen., è costituito dalla coscienza e volontà di privare illegittimamente una persona della propria libertà di locomozione. Pertanto, il motivo che determina tale privazione è irrilevante ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, a meno che non consista in una causa di giustificazione del reato. (Conf mass n 156046; (Conf mass n 164554).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)