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Sez. 5, Sentenza n. 10625 del 22/10/1982 Ud. (dep. 11/11/1982) Rv. 156046 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156046-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*

L'elemento psicologico del delitto di sequestro di persona consiste nella coscienza e volontà di infliggere alla vittima una illegittima restrizione della sua libertà di movimento e non è richiesto un dolo specifico, per cui è irrilevante il motivo o il fine ultimo dell'agente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)