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Sez. 2, Sentenza n. 3108 del 24/10/1974 (Rv. 371581 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI-DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER L'APERTURA DI VEDUTE - ECCEZIONE D'INSUSSISTENZA DELLA NATURA DI VEDUTA DELLE APERTURE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - FONDO SERVENTE - FONDO DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1974-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371581-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI-DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER L'APERTURA DI VEDUTE - ECCEZIONE D'INSUSSISTENZA DELLA NATURA DI VEDUTA DELLE APERTURE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - FONDO SERVENTE - FONDO DEL CONVENUTO.*

Quando il proprietario di un fondo deduce in giudizio la violazione delle distanze legali da parte del vicino per effetto dell'apertura di vedute nel suo fondo e questi, resistendo alla domanda, sostiene che l'attore non puo pretendere il rispetto di tali distanze in quanto le aperture, per le loro obiettive caratteristiche, non hanno la natura di vedute, il convenuto non eccepisce alcuna sua facolta di mantenere vedute, iure servitutis, a distanza inferiore alla legale, ma afferma soltanto che la dedotta violazione e insussistente per carenza dei suoi intrinseci presupposti. In tal caso, ai fini dell'applicazione del criterio stabilito per la Determinazione della Competenza per valore, va considerato fondo servente, ai sensi del terzo comma dell'art 15 cod proc civ, quello che si pretende soggetto all'osservanza dei limiti legali e, quindi, quello del convenuto. (V 1004'73, mass n 363411).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)