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Sez. 5 - , Sentenza n. 13793 del 22/05/2019 (Rv. 654118 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IMU - "Leasing" - Risoluzione del contratto - Soggettività passiva del locatore - Omessa riconsegna del bene - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654118-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di "leasing", tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 6, Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)