Sez. 5 - , Sentenza n. 19166 del 17/07/2019 (Rv. 654521 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IMU - Contratto di leasing - Soggetto passivo - Utilizzatore - Fondamento - Scioglimento del contratto - Permanenza del presupposto impositivo sino alla riconsegna - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in "leasing", soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata – in forza del principio di ultrattività del contratto – anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 8, Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 9, DM min. EFI 30/10/2012
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)