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Sez. 3, Sentenza n. 351 del 15/01/1981 (Rv. 410815 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RILEVANZA IN CASO DI PATTUIZIONE DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INNOVAZIONI, RISULTATE PERALTRO VANTAGGIOSE PER IL LOCATORE, COMPIUTE DAL CONDUTTORE IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO RELATIVO CONTENUTO NELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410815-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RILEVANZA IN CASO DI PATTUIZIONE DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INNOVAZIONI, RISULTATE PERALTRO VANTAGGIOSE PER IL LOCATORE, COMPIUTE DAL CONDUTTORE IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO RELATIVO CONTENUTO NELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.*

In caso di pattuizione della clausola risolutiva espressa, non e applicabile l'art 1455 cod civ, che ai fini della risoluzione richiede l'indagine sulla Rilevanza dell'adempimento, in quanto e la stessa concorde volonta delle parti che, con la detta clausola, ha preventivamente valutato l'inadempimento, attribuendovi particolare importanza. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva risolto un contratto di locazione contenente una clausola risolutiva espressa di divieto di 'ogni innovazioné, non convenuta per iscritto, sull'immobile locato, ritenendo irrilevante che le innovazioni, compiute dal conduttore e non autorizzate, avessero migliorato lo immobile e fossero facilmente rimovibili).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)