Sez. 3, Sentenza n. 6280 del 22/11/1982 (Rv. 423935 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - APPROVAZIONE - PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - APPROVAZIONE - PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
La clausola con cui le parti convengono che da una determinata inadempienza derivi di diritto la risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa, che non rientra fra quelle onerose la cui approvazione deve avvenire specificamente per iscritto, servendo soltanto a rafforzare la facoltà di risoluzione che l'art. 1453 cod. civ. riconosce per il caso di inadempimento - comporta l'impossibilità di procedere a valutazione dell'entità dello inadempimento, non potendo il giudice, in materia riservata alla libera Determinazione dei contraenti, sostituirsi alle parti e ritenere quindi l'inadempienza troppo lieve per la risoluzione del contratto, laddove quelle avevano espressamente conferito un tale valore all'inadempienza. (Conf 351/81, mass n 410815, sulla seconda parte; (Conf 2190/80, mass n 391580, sulla prima parte; (Conf 1817/76, mass n 380601, sulla prima parte; (Conf 756/70, mass n 346034, sulla seconda parte; (Conf 126/62, mass n 250199, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)