Sez. U, Sentenza n. 1537 del 25/05/1971 (Rv. 351903 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DINANZI A GIUDICE INCOMPETENTE - EFFETTO CONSERVATIVO - VERIFICAZIONE - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DINANZI A GIUDICE INCOMPETENTE - EFFETTO CONSERVATIVO - VERIFICAZIONE - PRESUPPOSTI.*
L'effetto conservativo dell'impugnazione proposta davanti a giudice incompetente e, nel vigente sistema del diritto processuale, riconoscibile nei limiti in cui, in applicazione delle norme sulla Competenza, possa realizzarsi la traslatio judicii dal giudice incompetente a quello dichiarato competente, in modo che il processo possa continuare davanti al nuovo giudice, ai sensi dell'art 50 cod proc civ. perche tale effetto possa verificarsi debbono, quindi, sussistere i seguenti presuppostì a) che l'impugnazione proposta appartenga alla specie tipica ammessa dall'ordinamento in relazione alla decisione che della impugnazione stessa e oggettò b) che la relativa domanda sia stata rivolta ad un giudice investito di giurisdizione, ma incompetente in ordine alla domanda in concreto a lui rivoltà C) che il giudice officiato si sia dichiarato incompetentè d) che il giudizio sia stato tempestivamente riassunto dinanzi al giudice competente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)